Studio C Multiservice – Gestione e amministrazione condominiale
L’installazione di un ascensore in condominio è cosa ben diversa dalla ristrutturazione / rifacimento di un impianto esistente.
L’ammodernamento di un impianto esistente (ad esempio, mediante la sostituzione di una cabina):
dovrà essere invece approvata e ripartita utilizzando i millesimi di proprietà di cui all’articolo 1123 comma 1 c.c.; ribadisco che si tratta del caso in cui tale servizio sia assente all’interno del condominio e lo si voglia realizzare ex novo.
Analizziamo alcuni ulteriori principi derivati dalla giurisprudenza in tema di ascensori.
Tale orientamento fa si che la valutazione dei limiti a cui è normalmente soggetta l’utilizzazione delle parti comuni da parte del singolo proprietario (fra gli altri, art. 1102 c.c. – art. 1120 c.c. – art. 1121 c.c.) debba tenere conto del principio di solidarietà condominiale; ciò implica il contemperamento di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche, trattandosi di un diritto fondamentale che prescinde dall’effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati.
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L. n.13/1989, l’assemblea condominiale poteva approvare le innovazioni da attuare nell’edificio già esistente, dirette ad eliminare le barriere architettoniche, in prima o seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’art.1136, commi 2 e 3, c.c., semplificando, così, il procedimento di formazione della volontà assembleare, al fine di permettere la decisione di modifiche, spesso complesse, con una maggioranza più facilmente raggiungibile.
Merita di essere ricordato, però, che il diritto va applicato non solo sulla base delle specifiche disposizioni di ciascun settore, ma anche del coordinamento con le altre disposizioni legislative e con i principi dell’ordinamento.
La disciplina giuridica sugli ascensori si dimostra, allora, meno penalizzante di quella che risulterebbe dall’applicazione della sola legge speciale (che pure era stata emanata proprio per ampliare le tutele). Infatti, le stesse norme del codice civile consentono l’installazione di un ascensore anche da parte di un unico condomino (di un solo gruppo di condomini) senza passare attraverso l’assemblea, grazie all’articolo 1102 c.c. che consente a ciascun condomino di utilizzare e modificare le parti comuni per installare – però a sue esclusive spese – ascensori, servoscala e altri apparecchi simili nella tromba delle scale.