Studio C Multiservice – Gestione e amministrazione condominiale

Installazione di un ascensore in condominio

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L’installazione di un ascensore in condominio è cosa ben diversa dalla ristrutturazione / rifacimento di un impianto esistente.

L’ammodernamento di un impianto esistente (ad esempio, mediante la sostituzione di una cabina):

  • è da considerarsi manutenzione straordinaria da approvare con le maggioranze di cui all’articolo 1136 comma 2 c.c. (almeno la metà dei millesimi e la maggioranza degli intervenuti);
  • va deliberata e ripartita utilizzando i millesimi di cui all’articolo 1124 c.c..

L’installazione di un ascensore:

dovrà essere invece approvata e ripartita utilizzando i millesimi di proprietà di cui all’articolo 1123 comma 1 c.c.; ribadisco che si tratta del caso in cui tale servizio sia assente all’interno del condominio e lo si voglia realizzare ex novo.

Analizziamo alcuni ulteriori principi derivati dalla giurisprudenza in tema di ascensori.

  • L’installazione di un nuovo impianto elevatore si tratta di innovazione suscettibile di utilizzo separato e per questo può (nei limiti di cui all ’art. 1102 c.c.) essere attuata anche da parte di uno solo o di alcuni condomini. In questo caso il nuovo impianto dà origine ad una comunione parziale dei proprietari dell’ascensore; ai sensi dell’art. 1121 comma 3 c.c. gli altri condomini potranno partecipare successivamente all’innovazione contribuendo alle spese di esecuzione e di manutenzione.
  • La giurisprudenza è costante nell’affermare il principio secondo cui l’installazione di un ascensore in condominio risponde a principi di solidarietà sociale che affondano le proprie radici nella funzione della proprietà prevista dall’art. 42 Cost.

Tale orientamento fa si che la valutazione dei limiti a cui è normalmente soggetta l’utilizzazione delle parti comuni da parte del singolo proprietario (fra gli altri, art. 1102 c.c. – art. 1120 c.c. – art. 1121 c.c.) debba tenere conto del principio di solidarietà condominiale; ciò implica il contemperamento di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche, trattandosi di un diritto fondamentale che prescinde dall’effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati.